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CODICE CIVILE

Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
 
Questo il testo di una lettera scritta oltre 3 secoli fa dall'architetto Sèbastien Le Prestre, marchese di Vauban (maresciallo di Francia 1635-1707), al Ministro della guerra François Michel Le Tellin, marchese di Louvois (1641-1691):

Eccellenza Ministro della Guerra,

abbiamo opere di costruzione che trasciniamo da anni non mai terminate e che forse terminate non saranno mai. Questo succede, Eccellenza, per la confusione causata dai frequenti ribassi che si apportano nelle opere Vostre, poichè va certo che tutte le rotture di contratti, così come i mancamenti di parola e il ripetersi degli appalti, ad altro non servono che ad attirarvi quali impresari tutti i miserabili che non sanno dove batter del capo ed i bricconi e gli ignoranti, facendo al tempo medesimo fuggire da voi quanti hanno i mezzi e la capacità per condurre un’impresa.

E dirò inoltre che tali ribassi ritardano e rincarano considerevolmente i lavori, i quali ognora più scadenti diverranno.

E dirò pure che le economie realizzate con tali ribassi e sconti cotanto accanitamente ricercati, saranno immaginarie, giacchè similmente avviene per un impresario che perde quanto per un individuo che si annoia: s’attacca egli a tutto ciò che può, ed attaccarsi a tutto ciò che si può, in materia di costruzioni, significa non pagare i mercanti che fornirono i materiali, compensare malamente i propri operai, imbrogliare quanta più gente che si può, avere la mano d’ opera più scadente, come quella che a minor prezzo si dona, adoperare i materiali peggiori, trovare cavilli in ogni cosa e leggere la vita ora di questo ora di quello. Ecco dunque quanto basta, Eccellenza, perchè vediate l’errore di questo Vostro sistema; abbandonatelo quindi in nome di Dio; ristabilite la fiducia, pagate il giusto prezzo dei lavori, non rifiutate un onesto compenso a un imprenditore che compirà il suo dovere, sarà sempre questo l’affare migliore che Voi potrete fare.

Architetto Marchese di Vauban, Parigi, il 17 luglio del 1683

(Testo a cura del Museo della Vita Contadina "Cjase Cocèl” di Fagagna, per la Mostra Muradôrs a Feagne, 2014).
 
Sicurezza
“100 sogni morti sul lavoro”, installazione di Gianfranco Angelico Benvenuto, promossa della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Udine è una iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno delle morti sul lavoro.

Ancora oggi, sono tanti gli infortuni, anche mortali, che avvengono durante l’attività lavorativa, sia all’interno delle fabbriche che dei cantieri. Ciò nonostante il lavoro sia regolato da una serie di norme sulla sicurezza, specifiche per tipologia di mestiere, i luoghi di lavoro si siano dotati di strutture di protezione per gli operai, e sia prevista una attività di formazione e informazione sui rischi che si corrono sul luogo di lavoro nello svolgimento di determinate mansioni.

Questa serie di norme ha una storia piuttosto recente, rispetto all’antichità del mestiere. Una prima risposta al problema degli infortuni sul lavoro e alla copertura della vecchiaia risale al 1898, quando venne emanata la Legge n. 80. Con questa legge veniva istituita la Cassa nazionale di previdenza per invalidità e vecchiaia, che avrebbe poi costituito la base per il sistema previdenziale del nostro paese. Nonostante i limiti non trascurabili che caratterizzavano tale disposizione, essa stabiliva un punto di svolta nell’affrontare questi problemi sociali, e le Società operaie e le Casse rurali attive a quel tempo divulgarono il più possibile la notizia (Luigi Antonini Canterin 2000: 111).

Successivamente, “in esecuzione alla Legge n. 80 venne emanato un regolamento generale antinfortunistico, approvato con R.D. 18.6.1899, n. 230, al quale seguirono, dal 1899 al 1911, regolamenti speciali per particolari campi: miniere e cave, materie esplodenti, costruzioni, ecc.” (Manuale della sicurezza, dell’igiene e dell’ambiente di lavoro nelle costruzioni edili, Omaggio del Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e ambiente di lavoro di Torino e provincia, Torino, Edizioni SEPIT 1988).

Vanno quindi ricordati: nel Codice Penale del 1930 l’introduzione delle norme di cui agli artt. 437 e 451, che sanzionavano severamente l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, e il nuovo Codice Civile del 1942, con l’art. 2087.

Quanto all’evoluzione delle Leggi in merito, oltre ai decreti sugli infortuni e l’igiene del lavoro in generale, escono negli anni ’50 anche decreti specifici per il settore edile.

Tuttavia, per assistere a una svolta sensibile in materia di dovranno attendere gli anni Novanta, quando verrà emanata una serie di normative europee sulla sicurezza. I testi guida sono il decreto 626 del 1994 e (nello specifico per l’edilizia) il 494 del 1996, che, su spinta dell’evoluzione normativa europea, prevedono, fra l’altro, che le imprese provvedano al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche attraverso le attività di formazione e informazione sui rischi.

Parallelamente, si è storicamente consolidato il diritto dei lavoratori ad usufruire di misure di copertura in caso di malattia ed infortunio, oltre ad altre garanzie che fanno da contraltare alla stagionalità del lavoro edile (soggetto alla variabile meteorologica).

Se, dall’oggi, ci spostiamo idealmente in quei cantieri virtuali rappresentati nelle illustrazioni dei secoli scorsi, o anche in vecchie fotografie, e consideriamo la recente nascita del problema “sicurezza” come fenomeno sociale, ci troviamo di fronte a un vuoto: mancanza di misure di sicurezza (nessuna protezione sulle impalcature), ma anche assenza di una serie di garanzie per i muratori che affollavano quei cantieri, e per i quali un infortunio costituiva un evento drammatico, che poteva comportare l’emarginazione dal mondo del lavoro.
Carrellata di cantieri, da ieri a oggi, da cui si possono evincere, per indizi, le condizioni di sicurezza del lavoro

Le prime forme di mutualismo e assistenza

Le corporazioni di mestiere medievali rappresentano, in questo senso, prime forme organizzate di mutualismo, in quanto istituirono forme di assistenza reciproca fra gli appartenenti alla categoria in caso di eventi sinistri, come malattia, infortunio, invalidità o per vecchiaia e vedovanza. Tuttavia, non si può parlare ancora di mutualismo come lo si intenderà dal XIX secolo in poi.

Alla drammaticità dell’infortunio si opponevano così misure apotropaiche, come il ricorso a Santi protettori, e, in caso di superamento dell’evento infausto, la dedica di ex voto a figure si Santi e alla Madonna.

Galleria di ex voto

(sinistra) Ex voto del muratore caduto dall’impalcatura durante la costruzione del sottopassaggio della ferrovia Pordenone-Udine. Iscrizione: 1854 - PGR - Pietro Ragagnin. Olio su cartone, 490x350. L’interesse per questa tavoletta votiva è anche documentativo. L’incidente cui si riferisce è avvenuto durante i lavori di costruzione della linea ferroviaria Venezia-Udine. Nel 1854, completato il tronco Mestre-Pordenone, si era dato il via alla costruzione di quello Pordenone-Udine. Probabilmente si tratta del sottopassaggio, oggi ancora esistente, che porta proprio al santuario della Beata Vergine delle Grazie. E’ facile risalire dall’ex voto ai sistemi di costruzione in uso nell’Ottocento. Si noti l’armatura in legno e il sistema di sollevamento delle pietre. L’autore della tavola deve essersi documentato sul posto per rendere la scena con tanta abbondanza di particolari. Il carpentiere è precipitato dall’alto dell’impalcatura ma la caduta è stata frenata dal fatto che il piede sinistro è rimasto impigliato nella corda della carrucola. L’intento descrittivo nel pittore è molto accentuato e l’elemento divino passa in secondo piano. L’immagine taumaturgica infatti appare come emarginata (da: Lucchetta, M. 1972, Gli “Ex-voto” del Friuli Occidentale, Udine, SFF, p. 76, tav. VI - foto Viola, Mortegliano).

(destra) Ex voto del giovane precipitato mentre era intento a lavorare in una cava di pietra - 1842 - Giuseppe Toffoletto detto Guban 1842 PGR (Olio su tela mm 650x430) (cfr. Moro, Paolo 1971, Gli “ex-voto” delle Valli del Torre e del Natisone, Udine, SFF, p. 169 - Tav CXL).

seguono 12 Ex voto del Santuario di Sant’Antonio di Gemona

DALLE PRIME FORME ASSICURATIVE ALLO SVILUPPO ODIERNO DELL’INAIL

La protezione dagli infortuni sul lavoro e dalle loro conseguenze sulla vita dei lavoratori ha un’origine relativamente moderna: nel 1713 il medico italiano Bernardino Ramazzini nel suo “De morbis artificum diatriba” (trattato sulle malattie dei lavoratori) dimostra la necessità di una legislazione protettiva della salute degli operai e di un impegno della medicina per preservarli dalle malattie.

Ma fu solo nella seconda metà del XIX secolo che il Parlamento del giovane Regno d’Italia affrontò la questione sociale e la piaga degli infortuni sul lavoro, in crescita esponenziale. Il passaggio delle masse contadine dall’agricoltura in crisi all’ industria rendeva necessario un minimo di indennizzo a favore dei lavoratori che nei centri urbani in rapida crescita cercavano negli opifici e nei cantieri i mezzi di sopravvivenza attraverso il compenso per il lavoro salariato. Con il proliferare degli infortuni e il conseguente problema degli indennizzi, il Parlamento fu costretto, col Regio Decreto del 29 dic. 1869, a istituire la “Commissione consultiva del lavoro e della previdenza sociale”.

Secondo le originarie norme in vigore, il risarcimento del danno era possibile solo a fronte di una provata colpa del datore di lavoro nell’accadimento del fatto: inutile dire che era quasi impossibile da dimostrare, sia per la dinamica spesso accidentale dell’evento, sia per la ritrosia dei lavoratori a citare in giudizio chi erogava loro il salario. Ci vollero circa 20 anni e la presentazione di una dozzina di disegni di legge perchè il Parlamento riuscisse, alla fine, a promulgare la normativa in materia di infortuni sul lavoro. A opera del Ministro Francesco Guicciardini (agricoltura, industria e commercio) il 17 marzo 1898 veniva approvata la legge n.80 che introduceva nel Regno, limitatamente ad alcuni settori produttivi, l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riconoscendo un parziale indennizzo agli operai rimasti invalidi e alle famiglie dei deceduti privi di mezzi di sussistenza. Veniva istituita la Cassa Nazionale di previdenza e invalidità e vecchiaia. La legge n.80/1898 estendeva la copertura assicurativa anche in caso di colpa del lavoratore, inoltre invertiva l’onere della prova, ponendo a carico dell’imprenditore la dimostrazione in giudizio dell’assenza delle proprie responsabilità nella causazione dell’evento.

Lo Stato all’inizio del sec.XX affermò la sua politica interventista rispetto ai problemi sociali, e con il testo unico n.51 del 31 gennaio 1904 raggruppò e riordinò la normativa in materia di infortuni sul lavoro estendendo la tutela ad alcune lavorazioni agricole. L’ introduzione del concetto di “rischio professionale” affermava una nuova modalità di gestione impostata su una dinamica triangolare Stato-Imprenditore -Lavoratore.

Il primo conflitto mondiale, per le gravi conseguenze di miseria dei soldati che ritornavano dal fronte, malati e mutilati, impose la creazione nelle grandi città dei primi ambulatori destinati al pronto soccorso dei lavoratori infortunati. Con l’evoluzione della legislazione sociale di tutela, si giungeva all’unificazione delle residue Casse Infortuni e alla creazione, attraverso la legge 22 giugno 1933 n.860, dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ribattezzata INAIL.

Il Regio decreto 17 agosto 1935 n.1765 determinò il carattere pubblicistico dell’assicurazione, introducendo i pilastri dell’attuale sistema normativo: la costituzione del rapporto assicurativo per tutti i lavoratori, attraverso la contribuzione delle aziende, l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione; la liquidazione delle rendite ai mutilati e invalidi sul lavoro.

Dopo la seconda guerra mondiale, le disposizioni che per oltre mezzo secolo hanno costituito i pilastri della tutela fisica dei lavoratori, sono le norme per:

  • la prevenzione degli infortuni (DPR547/1955);
  • l’igiene del lavoro (DPR 303/1956);
  • la sicurezza del lavoro nelle costruzioni (DPR 164/1956).
Norme, queste, che introdussero come responsabile la figura giuridica del datore di lavoro, i suoi rappresentanti, e coinvolgendo gli stessi lavoratori.

L’intero sistema normativo (con alcune eccezioni) è stato adeguato recependo, negli Allegati al D.Lgs 81/2008, gran parte delle norme degli anni ’50 del secolo scorso. Con il D.Lgs 3 agosto 2009 n.106, le competenze dell’INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si sono ulteriormente ampliate

(Testo a cura del Museo della Vita Contadina "Cjase Cocèl” di Fagagna, per la Mostra Muradôrs a Feagne, 2014).



La Cassa Edile ha prodotto per il Museo un Documentario sull’edilizia friulana dal titolo:

A portata di mano.
Volti, luoghi, storie del mestiere.

Realizzato da Nikam Immagine Video, Udine (2014), a cura di Paolo Comuzzi, Andrea Trangoni, Sabrina Tonutti. Il documentario si articola in una serie di video-interviste a lavoratori, imprenditori edili, insegnanti e Direttori di istituti aventi a che fare con l’edilizia friulana. Le tematiche più salienti affrontate sono: la trasmissione del sapere di mestiere ai giovani; come è cambiato il settore edile nel giro di mezzo secolo; l’emigrazione in edilizia; l’evoluzione tecnologica e normativa; storie personali di mestiere; storia delle fornaci; edilizia idraulica; la lavorazione della pietra; il mosaico; la prefabbricazione; tecniche e materiali in edilizia. Oltre alla video-interviste il documentario propone riprese video realizzate ad hoc e una ricca selezione di materiale filmico/fotografico d’archivio.


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